IMPORTANTI NOVITA nel DL 172/21
Ciao ragazzi!
Da pochi giorni è entrato in vigore il DL 172/21 che ha introdotto importanti novità modificando il precedente DL 52/21.
Dopo aver letto entrambi i decreti e le FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo sport (sono già uscite le risposte aggiornate a quest'ultima modifica legislativa) si è deciso di fare una nuova guida riepilogativa per chiarire i dubbi che potreste avere.
Le cose da dire sono tante, a partire dalla nuova suddivisione del green pass, che adesso può essere "base" oppure "rafforzato" (il c.d. super green pass).
Il GREEN PASS BASE (GPB) è quello che si ottiene nei 4 modi previsti dall'art. 9, comma 2, del DL 52/21, vale a dire con l'avvenuta vaccinazione (lett. A), con l'avvenuta guarigione (lett. B), con il tampone (lett. C) e con l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino (lett. C bis). Una importante novità introdotta dal DL è che viene considerato "green pass" a tutti gli effetti quello che si ottiene anche con la sola prima dose di vaccino e avrà validità di 9 mesi.
Il SUPER GREEN PASS (SPB) si ottiene invece con tutti i modi descritti sopra ad eccezione del tampone, con il quale si potrà avere per 48 ore unicamente un GPB.
Volendo semplificare ulteriormente, il GPB si ottiene SOLO con il tampone, mentre il SGP con una qualsiasi delle altre modalità.
Nelle zone bianche sarà sufficiente continuare ad esibire il GPB per accedere ai servizi o svolgere le attività che facevamo anche prima: questo riguarda quindi anche le attività sportive che si svolgono al chiuso, in palestre e in piscine, mentre in zona gialla e arancione si dovrà esibire tassativamente il SGP per le medesime attività o servizi.
Tuttavia c'è una ulteriore limitazione che non troverete leggendo il testo aggiornato del DL 52/21, perché è stata inserita soltanto nell'ultimo DL (il 172/21): dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 in zona bianca si applicheranno le stesse limitazioni della zona gialla. Questo significa che in questo periodo di tempo il SGP sarà obbligatorio OVUNQUE per usufruire dei servizi (tipo ristoranti, alberghi, spettacoli teatrali, palestre, piscine ecc), ma anche per partecipare ad eventi e manifestazioni sportive.
Tuttavia le limitazioni fin qui riportate non coinvolgeranno la così detta "attività sportiva all'aperto", sia individuale che di squadra, di contatto e non. Infatti l'art. 6 del DL 52/21 non ha subito modifiche dal DL 172/21 e tutto è rimasto invariato. Nemmeno l'introduzione del SGP obbligatorio ovunque dal 06/12 al 15/01 è operativa, perché il testo normativo che istituisce questa regola (l'art. 6 del DL 172/21) dice letteralmente che in zona bianca sarà obbligatorio il SGP solo per quei servizi e attività "per i quali in zona gialla sono previste limitazioni".
Ma come detto poc'anzi le attività sportive all'aperto non rientrano tra quelle che hanno subito limitazioni, pertanto sarà possibile fare l'allenamento domenicale (in zona bianca e gialla) come è stato sempre fatto finora.
Al tempo stesso si ritiene che questa esclusione non valga per manifestazioni sportive agonistiche (per esempio tappe di campionato e tornei open), per le quali invece occorre rispettare la disposizione del SGP anche in zona bianca dal 06/12 al 15/01. Viene detto testualmente nella FAQ 17, mentre la FAQ 20 evidenzia che il green pass deve essere in possesso anche degli atleti agonisti, professionisti e non, che partecipano alle manifestazioni sportive.
In ultima analisi facciamo presente che la responsabilità circa il controllo di regolare possesso del SGP o del GPB ricade sugli organizzatori della manifestazione sportiva o dell'allenamento. In quest'ultimo caso dovrà essere il presidente di ogni asd a dover verificare che i suoi iscritti siano in regola con quanto richiesto dalla normativa. In caso di allenamento tra più asd dovrà essere il presidente di ciascuna asd a controllare i propri iscritti e ad assicurarsi che siano in regola.
Speriamo di esservi stati utili, alla prossima.
Ufficio Legale FIGT
Avv. Alessandro Verdicchio